Art. 5.
(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può favorire, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive interessate, la promozione e la commercializzazione, eventualmente anche mediante un apposito portale telematico, dei prodotti agroalimentari tradizionali, che utilizzano in particolare prodotti primari tipici locali dei piccoli comuni, anche associati, di cui al decreto del direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali del Ministero delle politiche agricole e forestali 18 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2000.
      2. I piccoli comuni possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi

 

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prodotti agroalimentari tipici o locali, preceduti dalla dicitura: «Territorio di produzione del ....» posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo. L'indicazione dei prodotti di cui al presente comma non è costitutiva di diritti e non determina riconoscimento di origine o provenienza del prodotto dal territorio al quale è associato.
      3. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali, per la salvaguardia, l'incremento e la valorizzazione della locale fauna selvatica, nonché per il sostegno della promozione e della commercializzazione dei prodotti in forma coordinata tra le imprese agricole e le imprese di produzione agroalimentare, i piccoli comuni, singoli o associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.